Legge federale
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Art. 39 Condizioni per la ricerca su embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza
1 A una donna incinta può essere chiesto di mettere a disposizione il suo embrione o feto a scopo di ricerca soltanto dopo che ha deciso di interrompere la gravidanza. Al consenso si applicano per analogia gli articoli 16 e 22–24. 2 Il momento e il metodo di interruzione della gravidanza devono essere scelti indipendentemente dal progetto di ricerca. 3 Gli embrioni o i feti provenienti da interruzioni di gravidanza possono essere utilizzati per un progetto di ricerca soltanto se ne è stato accertato il decesso. 4 Chi conduce un progetto di ricerca secondo il capoverso 3 non può partecipare all’interruzione della gravidanza, né avere facoltà di impartire istruzioni alle persone che partecipano all’intervento. |