Legge federale
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Art. 42 Esportazione
1 Il materiale biologico o i dati genetici possono essere esportati all’estero a scopo di ricerca se la persona interessata vi ha acconsentito dopo essere stata sufficientemente informata. Al consenso si applicano per analogia gli articoli 16, 22–24 e 32. 2 I dati sanitari personali non genetici possono essere comunicati all’estero a scopo di ricerca se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 6 della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati. 11 RS 235.1 |