Legge federale
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Art. 47 Commissione d’etica competente
1 È competente la commissione d’etica del Cantone nel cui territorio si svolge la ricerca. 2 Un progetto di ricerca condotto secondo un protocollo unitario ma in Cantoni diversi (progetto di ricerca multicentrico) necessita di un’autorizzazione della commissione d’etica (commissione direttiva) competente del luogo di attività del coordinatore del progetto. 3 Per valutare in che misura sono adempiuti i presupposti specialistici e operativi in altri Cantoni, la commissione direttiva chiede il parere delle commissioni d’etica interessate. È vincolata da tale parere. 4 I capoversi 2 e 3 si applicano per analogia all’autorizzazione relativa all’impiego di materiale biologico e di dati sanitari personali secondo l’articolo 34 che sono riutilizzati o raccolti in Cantoni diversi secondo un protocollo unitario. |