Legge federale
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Art. 52 Indipendenza
1 Le commissioni d’etica assolvono i loro compiti in modo indipendente, senza sottostare a istruzioni dell’autorità di vigilanza. 2 I membri delle commissioni d’etica sono tenuti a rendere pubblici i loro legami con gruppi d’interesse. A tal proposito, ogni commissione d’etica tiene un registro accessibile al pubblico. 3 Se un membro di una commissione d’etica è prevenuto, si astiene dalla procedura di valutazione o da decisioni. |