Legge federale
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Art. 53 Composizione
1 Le commissioni d’etica devono essere costituite in modo tale da disporre delle competenze specialistiche e delle esperienze necessarie per svolgere i loro compiti. Sono composte:
2 Le commissioni d’etica possono avvalersi di specialisti esterni in qualità di periti. 3 Il Consiglio federale emana disposizioni supplementari sulla composizione delle commissioni d’etica e sui requisiti dei loro membri. A tal fine tiene conto delle norme internazionali riconosciute. 15 Nuovo testo giusta l’all. della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961; FF 2019 1). |