Legge federale
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Art. 56 Registro
1 Le sperimentazioni cliniche autorizzate devono essere iscritte in un registro pubblico. Il Consiglio federale precisa le sperimentazioni cliniche e può prevedere deroghe all’obbligo di registrazione fondandosi su norme internazionali riconosciute.16 2 Il Consiglio federale designa il registro indicando le relative modalità d’accesso e determinandone il contenuto, nonché l’obbligo di notifica e la procedura da seguire. Tiene conto delle norme internazionali riconosciute e, per quanto possibile, dei registri esistenti. 3 Il Consiglio federale può:
16 Nuovo testo del per. giusta l’all. della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961; FF 2019 1). 17 Nuovo testo giusta l’all. della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961; FF 2019 1). |