Legge federale
|
Art. 60 Trasmissione dei dati ad autorità estere e a organizzazioni internazionali
1 Dati confidenziali possono essere comunicati ad autorità e istituzioni estere e a organizzazioni internazionali soltanto se:
2 Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura per lo scambio di dati con autorità e istituzioni estere e con organizzazioni internazionali. |