Legge federale
|
Art. 67 Disposizioni transitorie
1 Le autorizzazioni delle commissioni d’etica cantonali per svolgere progetti di ricerca rimangono valide fino alla scadenza dell’autorizzazione. 2 Se per un progetto di ricerca in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge non è ancora stata rilasciata un’autorizzazione ai sensi del capoverso 1, occorre presentare alla commissione d’etica competente, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una domanda di rilascio di un’autorizzazione secondo l’articolo 45 capoverso 1 lettera a. 3 Le autorizzazioni a togliere il segreto professionale nella ricerca medica rimangono valide fino alla loro scadenza. Se l’autorizzazione è a tempo indeterminato, occorre presentare alla commissione d’etica competente, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, una domanda di rilascio di un’autorizzazione secondo l’articolo 45 capoverso 1. 4 Il Consiglio federale disciplina la registrazione di cui all’articolo 56 dei progetti di ricerca in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge. |