Legge federale
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Art. 7 Consenso
1 La ricerca sull’essere umano può essere condotta soltanto se la persona interessata vi ha acconsentito dopo essere stata sufficientemente informata conformemente alle disposizioni della presente legge o se non ha esercitato il proprio diritto di opposizione dopo essere stata informata. 2 La persona interessata può negare o revocare in ogni momento il proprio consenso senza dover addurre motivi. |