Art.9 Divieto di commercializzazione 5
1 È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un compenso o un altro vantaggio materiale per il corpo umano o sue parti in quanto tali. 2 È altresì vietato utilizzare il corpo umano o sue parti, se sono stati oggetto di un atto illecito secondo il capoverso 1. 5 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 del DF del 19 giu. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2020 6567; FF 2019 4903). |