Legge federale
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Art. 43 Conservazione
1 Chi conserva materiale biologico o dati sanitari personali a scopo di ricerca deve proteggerli da un impiego illecito mediante misure tecniche e organizzative appropriate e soddisfare i presupposti specialistici e operativi. 2 Il Consiglio federale disciplina le esigenze in materia di conservazione. |