Legge federale
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Art. 2a Applicabilità della legge federale sugli esami genetici sull’essere umano 4
Il Consiglio federale, sentita la Commissione federale per gli esami genetici sull’essere umano di cui all’articolo 54 della legge federale del 15 giugno 20185 concernente gli esami genetici sull’essere umano (LEGU), può dichiarare applicabili alla ricerca sull’essere umano le disposizioni della LEGU relative ai seguenti settori:
4 Introdotto dall’all. n. II 3 della LF del 15 giu. 2018 concernente gli esami genetici sull’essere umano, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022537; FF 20174807). |
