Legge federale
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Art. 10 Ripartizione ulteriore degli importi dedotti
1 Le autorità cantonali o federali devono mettere a disposizione dell’UFG ogni successivo rimborso di spese o assegnamenti alla persona lesa (art. 4) nonché l’importo risparmiato sulle spese d’esecuzione delle pene (art. 4 cpv. 1 lett. c) se l’importo recuperato o risparmiato supera 10 000 franchi. 2 L’UFG ripartisce tali importi secondo la decisione emanata in applicazione dell’articolo 6 capoverso 6. |