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Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC)
del 19 marzo 2004 (Stato 23 gennaio 2023) (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 12Negoziati
1 Se entra in considerazione una ripartizione con uno Stato estero a seguito o in vista di una confisca, le autorità cantonali o federali ne informano l’UFG.
2 L’UFG negozia con le autorità estere la conclusione di un accordo di ripartizione. Consulta preliminarmente le autorità competenti dei Cantoni interessati e, nelle cause di competenza delle autorità federali, anche il Ministero pubblico della Confederazione o la competente autorità amministrativa federale e ne informa la competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri.
3 L’accordo di ripartizione fissa le modalità e la chiave di ripartizione. Di regola, i valori patrimoniali confiscati sono ripartiti in parti uguali tra la Svizzera e lo Stato estero. Se le circostanze lo giustificano, è possibile derogare a tale regola e anche restituire allo Stato estero i valori patrimoniali confiscati, segnatamente in considerazione del genere di reato, del luogo in cui si trovano i valori patrimoniali, dell’importanza della partecipazione dello Stato estero all’indagine, degli usi tra la Svizzera e lo Stato estero, della garanzia di reciprocità, del contesto internazionale o dell’importanza degli interessi lesi dello Stato estero.