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Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC)
del 19 marzo 2004 (Stato 23 gennaio 2023) (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 13Conclusione dell’accordo di ripartizione
1 L’UFG conclude l’accordo di ripartizione. Qualora l’importo lordo dei valori patrimoniali confiscati o soggiacenti alla confisca superi dieci milioni di franchi, chiede l’approvazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia; questo consulta previamente il Dipartimento federale delle finanze.
2 Nei casi di rilevanza politica, prima della conclusione dell’accordo l’UFG chiede il parere della competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri.
3 Qualora le autorità svizzere siano competenti per confiscare i valori patrimoniali, l’UFG chiede previamente il consenso delle autorità cantonali o federali interessate. In caso di disaccordo, il Consiglio federale decide definitivamente.