Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC)
del 19 marzo 2004 (Stato 23 gennaio 2023) (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 14Esecuzione dell’accordo di ripartizione
1 I valori patrimoniali che sono oggetto dell’accordo di ripartizione e si trovano in Svizzera sono consegnati all’UFG; questo trasferisce poi allo Stato estero la parte che gli spetta. L’UFG può anche chiedere alle autorità cantonali di trasferire direttamente allo Stato estero la parte che gli spetta.
2 Se i valori patrimoniali si trovano all’estero, la parte che spetta alla Svizzera in virtù dell’accordo di ripartizione è versata all’UFG.