Legge federale
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Art. 15 Ripartizione interna
1 Qualora i valori patrimoniali siano stati confiscati in Svizzera dalle autorità svizzere, la parte che spetta alla Svizzera in virtù dell’accordo di ripartizione è ripartita secondo l’articolo 5. 2 Se la confisca è stata pronunciata da uno Stato estero, la quota di 5/10 di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a è ripartita in parti uguali tra i Cantoni che hanno proceduto a indagini in esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria o di estradizione o che hanno trasmesso spontaneamente all’autorità estera mezzi di prova e, in caso di partecipazione anche di un’altra autorità federale oltre all’UFG, la Confederazione. 3 Se i valori patrimoniali si trovano all’estero, la quota i 2/10 di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera c è ripartita tra gli altri enti pubblici nella proporzione delle quote assegnate a ognuno di essi. 4 L’UFG decide la ripartizione della parte che spetta alla Svizzera in virtù dell’accordo di ripartizione. Gli articoli 4 e 6–10 sono applicabili per analogia. |