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Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC)
del 19 marzo 2004 (Stato 23 gennaio 2023) (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 17Disposizioni transitorie
1 Le disposizioni sulla ripartizione interna dei valori patrimoniali confiscati (cap. 2) si applicano se la decisione di confisca è diventata definitiva dopo l’entrata in vigore della presente legge.
2 Le disposizioni sulla ripartizione tra Stati (cap. 3) si applicano se l’accordo di ripartizione è firmato dopo l’entrata in vigore della presente legge, anche se la decisione di confisca era già definitiva al momento di tale entrata in vigore.