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Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC)
del 19 marzo 2004 (Stato 23 gennaio 2023) (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 3Importo minimo
La procedura di ripartizione secondo gli articoli 4–10 è avviata se l’importo lordo dei valori patrimoniali confiscati è di almeno 100 000 franchi.