Legge federale
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Art. 4 Importo netto
1 I valori patrimoniali confiscati sono ripartiti dopo deduzione delle spese seguenti, se è prevedibile che queste non saranno rimborsate:
2 Sono dedotti anche i valori patrimoniali confiscati che sono assegnati alla persona lesa secondo l’articolo 60 capoverso 1 lettere b e c del Codice penale5. 5 RS 311.0; con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 73 cpv. 1 lett. b e c. BGE
135 IV 162 (1C_116/2009) from 9. Juni 2009
Regeste: Art. 82 lit. a BGG, Art. 4 Abs. 1 TEVG; Teilung eingezogener Vermögenswerte. Zulässiges Rechtsmittel an das Bundesgericht (E. 1). Abzugsfähigkeit von Gerichtskosten bei der Berechnung des Nettobetrags gemäss Art. 4 Abs. 1 TEVG (E. 2 und 3). |
