Legge federale
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Art. 5 Chiave di ripartizione
1 L’importo netto dei valori patrimoniali confiscati è ripartito in ragione di:
2 Se parte del procedimento penale è stata svolta dalla Confederazione e parte da un Cantone, la quota di 5/10 di cui al capoverso 1 lettera a è ripartita in parti uguali tra di loro. 3 Il Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali sequestrati in vista dell’esecuzione di un risarcimento equivalente (art. 59 n. 2 terzo comma del Codice penale6) è equiparato al Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali confiscati nella misura in cui il ricavo della loro realizzazione serva a coprire la pretesa di risarcimento. I 2/10 del risarcimento il cui incasso non è stato garantito dai valori sequestrati sono ripartiti tra gli altri enti pubblici interessati nella proporzione delle quote assegnate a ciascuno di essi. 4 I Cantoni interessati e la Confederazione possono concludere tra di loro, nei limiti delle loro quote, accordi che derogano ai capoversi 1–3. 6 RS 311.0; con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 71 cpv. 3. BGE
135 IV 162 (1C_116/2009) from 9. Juni 2009
Regeste: Art. 82 lit. a BGG, Art. 4 Abs. 1 TEVG; Teilung eingezogener Vermögenswerte. Zulässiges Rechtsmittel an das Bundesgericht (E. 1). Abzugsfähigkeit von Gerichtskosten bei der Berechnung des Nettobetrags gemäss Art. 4 Abs. 1 TEVG (E. 2 und 3). |