Legge federale
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Art. 6 Procedura di ripartizione
1 Le decisioni definitive di confisca sono comunicate all’Ufficio federale di giustizia (UFG):
2 Entro il termine impartito loro dall’UFG, le autorità cantonali o federali forniscono le indicazioni necessarie per la ripartizione, segnatamente la lista delle spese e degli assegnamenti alla parte lesa (art. 4) e quella degli enti pubblici che parteciperanno presumibilmente alla ripartizione (art. 5).10 3 L’UFG11 indica loro come mettere a sua disposizione i valori patrimoniali confiscati. 4 Esso impartisce un termine alle autorità dei Cantoni interessati e, nelle cause di competenza delle autorità federali, anche al Ministero pubblico della Confederazione o alla competente autorità amministrativa federale per presentare le loro osservazioni. 5 Se l’importo lordo dei valori patrimoniali confiscati supera dieci milioni di franchi, l’UFG chiede il parere dell’Amministrazione federale delle finanze. 6 Esso emana una decisione che indica l’importo spettante ai Cantoni interessati e alla Confederazione. 7 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa. 9 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 6 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). 10 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 6 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). 11 Nuova espr. giusta l’all. 1 n. 6 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |