Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazionedel 17 dicembre 2004 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 71bis Fallimento
1Gli articoli 53–54e della presente legge si applicano per analogia a una società del gruppo con sede in Svizzera che svolge funzioni importanti per l’attività soggetta ad autorizzazione e che non sottostà nel quadro della vigilanza sul singolo istituto alla competenza della FINMA in materia di fallimento (società del gruppo importante) ai sensi delle leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 della legge del 22 giugno 20072 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari). 2Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell’importanza. 3La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne allestisce un elenco. Quest’ultimo è accessibile al pubblico. 1 Introdotto dall’all. n. 15 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). |