Legge federale
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Art. 10 Fondo d’organizzazione
1 Oltre al capitale, un’impresa di assicurazione deve disporre di un fondo d’organizzazione atto a coprire in particolare le spese di fondazione e d’impianto oppure derivanti da un’estensione straordinaria della sua attività. All’avvio dell’attività, il fondo d’organizzazione corrisponde di regola al 50 per cento al massimo del capitale minimo di cui all’articolo 8. 2 Il Consiglio federale disciplina l’ammontare, la costituzione, la durata di conservazione e la ricostituzione del fondo d’organizzazione. 3 La FINMA stabilisce l’ammontare del fondo d’organizzazione nel singolo caso. BGE
107 IB 54 () from 6. März 1981
Regeste: BG betreffend die Aufsicht über die privaten Versicherungseinrichtungen (VAG). Begriff der unter die Versicherungsaufsicht fallenden Versicherungseinrichtungen. Voraussetzungen für die Versicherungsaufsicht und die Bewilligungspflicht (Art. 3 und Art. 7 VAG) im vorliegenden Fall bejaht; keine Ausnahme im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. b VAG. |