Legge federale
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Art. 25 Rapporto di gestione e rapporto di sorveglianza
1 Le imprese di assicurazione allestiscono, per il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto di gestione che si compone del conto annuale, della relazione annuale e, se la legge lo prescrive, del conto del gruppo.14 Il conto del gruppo deve essere presentato in ogni caso se l’impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo. 2 Le imprese di assicurazione allestiscono inoltre un rapporto di sorveglianza annuo. La FINMA stabilisce le esigenze che deve adempiere tale rapporto e determina le informazioni e i documenti da allegarvi. 3 Le imprese di assicurazione presentano alla FINMA il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza sull’esercizio trascorso, al più tardi il 30 aprile successivo. Le imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente l’attività riassicurativa li presentano al più tardi il 30 giugno. 4 Per le loro attività in Svizzera, le imprese di assicurazione estere presentano un rapporto di gestione distinto e un rapporto di sorveglianza distinto sull’esercizio trascorso. 5 Il conto annuale è pubblicato nel rapporto della FINMA (art. 48). 6 La FINMA può ordinare che i rapporti siano presentati a scadenze inferiori a un anno. Essa può inoltre definire requisiti particolari per il rapporto di gestione. 14 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). |