Legge federale
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Art. 27 Vigilanza interna sugli affari
1 L’impresa di assicurazione istituisce un sistema efficace di controllo interno che ingloba tutti gli affari. Essa nomina inoltre un ufficio di revisione interno indipendente dalla gestione (ispettorato).18 2 In singoli casi giustificati, la FINMA può esonerare un’impresa di assicurazione dall’obbligo di istituire un ispettorato. 3 …19 18 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 200852075205; FF 2006 2625). 19 Abrogato dall’all. n. 9 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |