Legge federale
|
Art. 56 Liquidazione fallimentare del patrimonio vincolato 58
1 Se non adotta provvedimenti particolari, segnatamente se non è possibile trasferire il portafoglio secondo l’articolo 51 capoverso 2 lettera d, la FINMA ordina la realizzazione del patrimonio vincolato. 2 L’ordine di realizzazione estingue i contratti d’assicurazione. Gli stipulanti e gli aventi diritto possono quindi far valere le pretese derivanti dall’articolo 36 capoverso 3 della legge sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 190859, nonché le pretese sulle assicurazioni scadute e sulle quote di partecipazione agli utili accreditate. 58 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). |