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Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
del 17 dicembre 2004 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 60Rinuncia
1 L’impresa di assicurazione che rinuncia all’autorizzazione deve presentare alla FINMA, per approvazione, un piano di liquidazione.
2 Il piano di liquidazione contiene indicazioni circa:
a.
la liquidazione degli impegni finanziari risultanti dai contratti d’assicurazione;
b.
i mezzi stanziati a tal fine; e
c.
la persona incaricata della liquidazione.
3 Se l’impresa di assicurazione non si conforma al piano di liquidazione approvato, l’articolo 61 capoverso 2 si applica per analogia.
4 L’impresa di assicurazione che ha rinunciato all’autorizzazione non può stipulare nuovi contratti d’assicurazione nei rami interessati; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.
5 L’impresa di assicurazione che ha soddisfatto gli obblighi derivanti dal diritto in materia di sorveglianza è liberata dalla sorveglianza e riottiene le cauzioni da essa depositate.