Legge federale
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Art. 61 Revoca dell’autorizzazione 61
1 La FINMA può revocare l’autorizzazione a esercitare alcuni o tutti i rami assicurativi all’impresa di assicurazione che ha cessato l’attività da più di sei mesi. 2 La FINMA adotta, in caso di revoca dell’autorizzazione ai sensi della presente legge o dell’articolo 37 della legge del 22 giugno 200762 sulla vigilanza dei mercati finanziari, tutti i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi degli assicurati, segnatamente i provvedimenti di cui all’articolo 51. 3 L’impresa di assicurazione alla quale è stata revocata l’autorizzazione non può stipulare nuovi contratti di assicurazione; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese. 61 Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085207; FF 2006 2625). |