Legge federale
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Art. 75 Garanzia di un’attività irreprensibile 71
Gli articoli 14 e 22 si applicano per analogia al conglomerato assicurativo e alle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione del conglomerato assicurativo nonché alla gestione dei rischi del conglomerato assicurativo. 71 Nuovo testo giusta l’all. n. II 19 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |