Legge federale
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Art. 77 Fondi propri
1 Il Consiglio federale determina i fondi propri computabili a livello di conglomerato. 2 La FINMA stabilisce i fondi propri necessari. Nel farlo, si fonda sui principi riconosciuti nel settore assicurativo e finanziario a livello internazionale e tiene conto dell’importanza di questi campi d’attività e dei relativi rischi. |