Legge federale
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Art. 87 Delitti 83
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. 3 …84 83 Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085207; FF 2006 2625). 84 Abrogato dall’all. n. 15 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 20146445). |