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Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
del 17 dicembre 2004 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 9Fondi propri
1 L’impresa di assicurazione deve disporre di sufficienti fondi propri liberi e non gravati in riferimento all’insieme delle sue attività (margine di solvibilità).
2 Nel determinare il margine di solvibilità si tiene conto dei rischi ai quali è esposta l’impresa di assicurazione, dei rami assicurativi, del volume d’affari, del campo d’attività geografico e dei principi riconosciuti a livello internazionale.
3 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti i fondi propri computabili. La FINMA emana prescrizioni concernenti il calcolo e l’ammontare necessario del margine di solvibilità.