Art. 2 Campo d’applicazione
1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: - a.5
- le imprese di assicurazione con sede in Svizzera;
- b.
- le imprese di assicurazione con sede all’estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali;
- c.
- gli intermediari assicurativi;
- d.
- i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi;
- e.6
- le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera..
2 Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: - a.
- le imprese di assicurazione con sede all’estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione;
- b.
- le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale;
- bbis.7
- le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere;
- .
- gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest’ultimo e delle società da questo dominate;
- d.8
- le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993:
- 1.
- che hanno sede in Svizzera,
- 2.
- che sono strettamente legate a un’associazione o federazione il cui scopo principale non è l’attività assicurativa,
- 3.
- che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi,
- 4.
- la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero,
- 5.
- che assicurano soltanto membri dell’associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e
- 6.
- i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi;
- e.9
- le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se:
- 1.
- la loro attività è limitata al territorio svizzero, e
- 2.
- l’utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali;
- f.10
- gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio.
3 ...11 4 Il Consiglio federale disciplina: - a.
- che cosa debba intendersi per esercizio di un’attività assicurativa in Svizzera;
- b.
- l’estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede
all’estero per l’attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; - c.
- i criteri applicabili all’eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12
5 Esso può: - a.
- assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l’attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all’adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l’impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all’estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata;
- b.
- prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l’esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell’impresa, le garanzie e gli obblighi d’informare, tenuto conto segnatamente:
- 1.
- del modello aziendale,
- 2.
- della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati,
- 3.
- del volume d’affari,
- 4.
- della cerchia degli assicurati.13
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