Legge federale
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Art. 2a Società madri e società importanti del gruppo e del conglomerato 14
1 Sempre che nel quadro della vigilanza sul singolo istituto non soggiacciano alla competenza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in materia di misure di protezione, misure in caso di pericolo di insolvenza e misure in caso di fallimento dell’impresa di assicurazione, sottostanno agli articoli 51–54j della presente legge:
2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri per valutare l’importanza. 3 La FINMA designa le società importanti del gruppo e del conglomerato e ne stila un elenco. Quest’ultimo è accessibile al pubblico. 14 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |
