Legge federale
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Art. 57 Esclusione dei crediti di terzi
Per le imprese estere, gli elementi del patrimonio vincolato e delle cauzioni sono gravati per legge da un diritto di pegno per i crediti derivanti dai contratti d’assicurazione del portafoglio garantito in virtù della presente legge. Tali elementi possono essere utilizzati per coprire i crediti di terzi soltanto se le pretese degli assicurati sono state completamente soddisfatte. |