Legge federale
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Art. 87 Delitti 157
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. 157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |