Legge federale
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Art. 12 Cumulo dell’esercizio dell’assicurazione sulla vita e di altri rami assicurativi
Le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione diretta sulla vita possono esercitare, accanto a quest’ultima, soltanto l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione malattie. |