Legge federale
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Art. 13 Adesione all’Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia
L’impresa che intende esercitare l’attività nel ramo assicurativo della responsabilità civile dei veicoli a motore deve aderire all’Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia secondo gli articoli 74 e 76 della legge federale del 19 dicembre 195828 sulla circolazione stradale. |