Legge federale
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Art. 14 Garanzia di un’attività irreprensibile 29
1 Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile:
2 Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione. 3 Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un’impresa di assicurazione secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera f devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l’influenza da loro esercitata non pregiudichi una gestione sana e prudente. 4 Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1. 5 In caso di delega di funzioni essenziali dell’impresa di assicurazione ad altre persone, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |
