Legge federale
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Art. 14a Prevenzione di conflitti di interessi 30
1 Le imprese di assicurazione adottano provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultare dalla fornitura di servizi assicurativi o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio agli stipulanti. 2 Se non può essere escluso un pregiudizio nei confronti degli stipulanti, l’impresa di assicurazione glielo comunica prima della conclusione del contratto d’assicurazione. 3 Il Consiglio federale può disciplinare i dettagli; in particolare può designare i comportamenti inammissibili in ogni caso a causa di conflitti di interessi. 30 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |
