Legge federale
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Art. 15 In generale 31
1 Un’impresa di assicurazione estera che intende esercitare un’attività assicurativa in Svizzera, oltre alle condizioni di cui agli articoli 7–14a, deve adempiere le condizioni seguenti:
2 La FINMA stabilisce la frazione del volume d’affari svizzero ai sensi del capoverso 1 lettera e e determina il calcolo della cauzione, il relativo luogo di custodia e gli elementi patrimoniali computabili. 3 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie contenute nei trattati internazionali. 31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |
