Legge federale
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Art. 15a Corporazione di assicuratori denominata Lloyd’s 32
1 Le pretese e i crediti derivanti da contratti d’assicurazione del portafoglio svizzero degli assicuratori Lloyd’s partecipanti al contratto sono fatti valere per il tramite o nei confronti del mandatario generale di Lloyd’s per la Svizzera. 2 Il mandatario generale di Lloyd’s per la Svizzera ha qualità di parte, al posto degli assicuratori Lloyd’s partecipanti al contratto, in tutti i procedimenti di diritto civile e di diritto dell’esecuzione forzata relativi a pretese e crediti derivanti da contratti d’assicurazione. 3 Le decisioni emanate in un procedimento relativo a pretese e crediti derivanti da contratti d’assicurazione producono effetti in favore o nei confronti di tutti gli assicuratori Lloyd’s partecipanti al contratto d’assicurazione. 4 L’esecuzione di una decisione emanata nei confronti del mandatario generale di Lloyd’s per la Svizzera può anche essere estesa agli elementi patrimoniali localizzati in Svizzera di tutti gli assicuratori raggruppati in Lloyd’s. 5 Il mandatario generale di Lloyd’s per la Svizzera ha qualità di parte, al posto degli assicuratori Lloyd’s partecipanti al contratto, in tutti i procedimenti di diritto amministrativo. Salvo decisione contraria della FINMA, gli atti, le comunicazioni e le decisioni della FINMA destinati alla succursale svizzera di Lloyd’s hanno effetti nei confronti della succursale e dei relativi assicuratori. 32 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |
