Legge federale
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Art. 16 Riserve tecniche
1 L’impresa di assicurazione è tenuta a costituire sufficienti riserve tecniche per l’insieme delle sue attività. 2 Il Consiglio federale definisce i principi applicabili per determinare le riserve tecniche. Esso può delegare alla FINMA il disciplinamento dei particolari concernenti il genere e l’entità delle riserve tecniche. |