Legge federale
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Art. 19 Destinazione del patrimonio vincolato
1 Gli elementi del patrimonio vincolato sono destinati a sopperire alle pretese che il patrimonio vincolato deve garantire. 2 Se il portafoglio è trasferito a un’altra impresa di assicurazione, gli elementi del patrimonio vincolato o elementi corrispondenti passano a quest’altra impresa, salvo decisione contraria della FINMA. |