Legge federale
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Art. 20 Prescrizioni concernenti il patrimonio vincolato 34
Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti in particolare la costituzione, la localizzazione, la copertura, i cambiamenti e il controllo del patrimonio vincolato. A tal fine tiene conto del principio di prudenza. Può autorizzare la FINMA a disciplinare i dettagli di natura tecnica. 34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |