1 Un’impresa di assicurazione con sede in Svizzera che intende partecipare a un’altra impresa deve notificarlo alla FINMA se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell’altra impresa.
2 Chiunque intende partecipare direttamente o indirettamente a un’impresa di assicurazione con sede in Svizzera deve notificarlo alla FINMA se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell’impresa di assicurazione.
3 Chiunque intende ridurre la propria partecipazione diretta o indiretta a un’impresa di assicurazione con sede in Svizzera sotto le soglie del 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure intende modificare la partecipazione in modo tale che l’impresa di assicurazione cessi di essere sua filiale, deve notificarlo alla FINMA.35
4 La FINMA può proibire o subordinare a condizioni una partecipazione suscettibile di pregiudicare, per il suo genere e la sua entità, l’impresa di assicurazione o gli interessi degli assicurati.