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Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
Art. 22
1 L’impresa di assicurazione deve essere organizzata in modo tale da essere in grado di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’obiettivo, il contenuto e la documentazione della gestione dei rischi.36
3 La FINMA disciplina il controllo dei rischi da parte dell’impresa di assicurazione.37
36 Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 200852075205; FF 2006 2625).
37 Introdotto dall’all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 200852075205; FF 2006 2625).