Legge federale
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Art. 22a Piani di stabilizzazione 38
1 La FINMA può esigere che un’impresa di assicurazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a avente importanza economica elabori un piano di stabilizzazione. L’impresa di assicurazione vi indica le misure con cui intende assicurare durevolmente la propria stabilità in caso di crisi così da poter proseguire l’attività in modo indipendente o attraverso un finanziamento privato da parte di terzi. 2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un’impresa di assicurazione è considerata di importanza economica secondo il capoverso 1 e quelli in base ai quali la FINMA decide se può esigere che un’impresa di assicurazione elabori un piano di stabilizzazione. 38 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |