Legge federale
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Art. 26 Disposizioni particolari concernenti la presentazione dei conti 46
1 Le imprese di assicurazione costituiscono la riserva legale da utili conformemente al loro piano d’esercizio. L’autorità di sorveglianza stabilisce l’importo minimo da assegnare alla riserva. 2 Le spese di costituzione, aumento del capitale e organizzazione sono addebitate al fondo d’organizzazione per l’esercizio durante il quale si producono. 3 Il Consiglio federale può derogare alle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)47 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti se le particolarità dell’attività assicurativa o la protezione degli assicurati lo giustificano e la situazione economica è esposta in modo equivalente.48 4 Il Consiglio federale può autorizzare l’autorità di sorveglianza a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici. 5 Alle condizioni di cui al capoverso 3, l’autorità di sorveglianza può limitare l’utilizzazione in ambito assicurativo delle norme contabili riconosciute dal Consiglio federale. 46 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). 48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |